Art. 9.
(Albo professionale nazionale).

      1. È istituito presso il Ministero della giustizia, l'albo professionale nazionale degli investigatori privati, di seguito denominato «albo nazionale».
      2. L'albo nazionale è diviso in due sezioni:

          a) la prima, riguardante le persone fisiche;

          b) la seconda, riguardante le società.

      3. Per ogni iscritto alla prima sezione dell'albo nazionale devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio, il luogo dove svolge l'attività. Per le società iscritte alla seconda sezione devono essere indicati la ragione o la denominazione sociale, il tipo di società, la sede statutaria e le eventuali sedi secondarie, il nome dei legali rappresentanti e dei preposti, anche se non soci, all'attività di investigazione.
      4. Copia dell'albo nazionale, a cura del Ministero della giustizia, deve essere inviata alle corti d'appello, ai tribunali, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ai consigli dell'Ordine degli avvocati.
      5. A ciascuna persona fisica e ad ogni rappresentante legale di società iscritta all'albo nazionale, previ rigorosi accertamenti sull'identità della persona, è rilasciata una tessera di riconoscimento. La

 

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tessera deve contenere la fotografia a mezzo busto, senza cappello, del titolare, il numero progressivo, il timbro secco, la firma, l'indicazione delle generalità e dei connotati nonché i contrassegni salienti. La tessera personale di riconoscimento, rilasciata dall'albo nazionale ai propri iscritti, è documento con valore equipollente alla carta di identità o ad altro documento di riconoscimento rilasciato da un organo dell'amministrazione dello Stato.