1. È istituito presso il Ministero della giustizia, l'albo professionale nazionale degli investigatori privati, di seguito denominato «albo nazionale».
2. L'albo nazionale è diviso in due sezioni:
a) la prima, riguardante le persone fisiche;
b) la seconda, riguardante le società.
3. Per ogni iscritto alla prima sezione dell'albo nazionale devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio, il luogo dove svolge l'attività. Per le società iscritte alla seconda sezione devono essere indicati la ragione o la denominazione sociale, il tipo di società, la sede statutaria e le eventuali sedi secondarie, il nome dei legali rappresentanti e dei preposti, anche se non soci, all'attività di investigazione.
4. Copia dell'albo nazionale, a cura del Ministero della giustizia, deve essere inviata alle corti d'appello, ai tribunali, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ai consigli dell'Ordine degli avvocati.
5. A ciascuna persona fisica e ad ogni rappresentante legale di società iscritta all'albo nazionale, previ rigorosi accertamenti sull'identità della persona, è rilasciata una tessera di riconoscimento. La